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Sez. 5, Ordinanza n. 9427 del 03/11/2011 Cc. (dep. 12/03/2012) Rv. 251996 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Cessione di contratto di "leasing" - Reato - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251996-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Nel caso di cessione da parte del fallito di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione soltanto qualora possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)