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Sez. 5, Sentenza n. 30492 del 23/04/2003 Ud. (dep. 21/07/2003) Rv. 227705 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Cessione di contratti di locazione finanziaria - Configurabilità della distrazione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227705-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la pregressa cessione d'un contratto di locazione finanziaria comporta, all'atto del fallimento, che il patrimonio a garanzia dei creditori risulti decurtato dei diritti e delle facoltà nascenti dal negozio, a partire dalla possibilità di riscatto del bene nel momento di scadenza del rapporto. La distrazione è però configurabile nel solo caso in cui la cessione abbia determinato un effettivo nocumento nei confronti dei creditori, e cioè quando la permanenza del rapporto negoziale nel patrimonio affidato al curatore avrebbe costituito in concreto, dal punto di vista economico, una risorsa positiva e non un onere. (In motivazione la Corte ha specificato come il giudice di merito debba verificare, sulla base delle molte variabili che condizionano la gestione fallimentare, se la continuazione del rapporto di "leasing" avrebbe rappresentato per la curatela un peso economico improduttivo - il che escluderebbe il significato distrattivo della cessione - oppure un potenziale vantaggio patrimoniale, ad esempio attraverso l'utile acquisizione della proprietà del bene mediante riscatto).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)