Sez. 5, Sentenza n. 3612 del 06/11/2006 Ud. (dep. 31/01/2007) Rv. 236043 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Cessione di contratto di locazione finanziaria - Configurabilità della distrazione - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la pregressa cessione di un contratto di locazione finanziaria integra gli estremi della distrazione nel solo caso in cui determini un effettivo nocumento nei confronti dei creditori, il che è escluso quando la permanenza del rapporto negoziale nel patrimonio affidato al curatore costituisca in concreto, dal punto di vista economico, un onere e non già una risorsa positiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in conferma di quella di primo grado, ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 216 L.F. omettendo di valutare la situazione, rappresentata dalla difesa, relativa ad una pesante situazione debitoria nei confronti del locatore, per canoni scaduti e non pagati, con la conseguenza che la cessione dei beni in leasing per un corrispettivo che teneva conto di tale situazione lungi dall'arrecare un danno all'impresa fallita si sarebbe risolta, nella specie, in un vantaggio, avendo evitato la risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing con la conseguente perdita sia delle autovetture sia degli importi delle rate già versate).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)