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Sez. 3, Sentenza n. 2879 del 08/06/1978 (Rv. 392306 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PREZZO - PAGAMENTO - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392306-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PREZZO - PAGAMENTO - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 8, settimo comma, della legge n 590 del 1965, affinche il coltivatore, che esercita il diritto di prelazione, possa beneficiare della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto, non e sufficiente che egli presenti domanda di mutuo, ma e necessario che, prima della scadenza di quel termine, fornisca al venditore la prova della ammissione della domanda stessa all'istruttoria per la concessione del mutuo, con certificato del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura. (Conf 1767/77, mass n 385483).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)