Sez. U, Sentenza n. 1767 del 09/05/1977 (Rv. 385483 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PREZZO - PAGAMENTO - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PREZZO - PAGAMENTO - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 8 settimo comma della legge 26 maggio 1965 n 590 sullo sviluppo della proprieta coltivatrice, affinche il coltivatore, che esercita il diritto di prelazione, possa beneficiare della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto, non e sufficiente che presenti domanda di mutuo, ma e necessario che, prima della scadenza di quel termine, fornisca al venditore la prova dell'ammissione della domanda stessa alla istruttoria per la concessione del mutuo, tramite certificato del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura. (Conf 1315/75, mass n 374834).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)