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Sez. 3, Sentenza n. 5617 del 27/10/1981 (Rv. 416336 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI TRE MESI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416336-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO - BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI TRE MESI - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge n. 590 del 1965, affinché il coltivatore, che esercita il diritto di prelazione, possa beneficiare della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto, non è sufficiente che egli presenti domanda di mutuo, ma è necessario che, prima della scadenza di quel termine, fornisca al venditore la prova della ammissione della domanda stessa all'istruttoria per la concessione del mutuo, con certificato del competente ispettorato provinciale della agricoltura, che non ammette equipollenti di sorta. (Conf. 5899/79, mass. N. 402571; (Conf. 4865/78, mass. N. 394578; (Conf. 2879/78, mass. N. 392306; (Conf. 1767/77, mass. N. 385483).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)