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Sez. L, Sentenza n. 1895 del 21/02/1998 (Rv. 512902 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Invalidità permanente - Criteri di computo dell'invalidità derivante da due infortuni - Diversa incidenza delle invalidità pregresse a seconda dell'intervento o meno di una liquidazione in conto capitale - Valutazione delle invalidità pregresse al momento della determinazione - Domanda di revisione ex art. 83 d.P.R. n. 1124/1965 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512902-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)

In relazione ai criteri di computo della invalidità complessiva derivante da due infortuni, le inabilità da lavoro preesistenti all'ultimo infortunio operano diversamente a seconda che siano state o meno liquidate in conto capitale ai sensi dell'art. 75 T.U. n. 1124 dal 1965, posto che, nel primo caso, a norma dell'art. 79 T.U. citato, operano sul denominatore che indica il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro conseguente all'ultimo infortunio, nel senso che l'incidenza dell'ultimo infortunio sull'attitudine al lavoro va valutata in relazione all'attitudine residuata dall'infortunio pregresso, mentre, nel secondo caso, a norma dell'art. 80 T.U. citato, occorre tenere conto del grado di riduzione complessivo risultante dopo l'ultimo infortunio in relazione all'attitudine al normale lavoro e non a quella ridotta per effetto della preesistente invalidità; in entrambi i casi, tuttavia, la valutazione della invalidità pregressa va effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento della nuova determinazione, e non a quella in precedenza accertata, senza che sia necessaria all'uopo una domanda di revisione della invalidità conseguente al precedente infortunio ex art. 83 citato.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 75 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)