Sez. L, Sentenza n. 1869 del 09/02/2002 (Rv. 552150 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Liquidazione della rendita in somma capitale - Effetti - Successivo accertamento giudiziale di malattia professionale preesistente a tale liquidazione - Art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Operatività - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
La liquidazione della rendita INAIL in somma capitale, prevista dall'art. 75 d.P.R. n. 1124 del 1965 per le rendite costituite da oltre un decennio, comporta la "estinzione di ogni diritto", nel senso che, una volta operata la trasformazione della rendita, resta definitivamente preclusa per l'assicurato la facoltà di far valere comunque qualsiasi diritto riconducibile all'infortunio ed ai suoi postumi; pertanto, ove successivamente alla predetta liquidazione sia accertata giudizialmente una malattia professionale già sussistente prima della liquidazione medesima, non può trovare applicazione l'art. 80 del citato d.P.R. (che prevede la possibilità della costituzione di una rendita unica in favore dell'assicurato, già titolare di una rendita INAIL, che sia colpito da nuovo evento indennizzabile con altra rendita di inabilità), posto che, da un lato, l'operatività di tale disposizione comporterebbe in relazione al primo evento la produzione di effetti, diversi dalla mera trasformazione del diritto alla rendita nel diritto ad un'unica somma, preclusi dall'art. 75 cit. e che, dall'altro, mancherebbe il presupposto della titolarità della precedente rendita, ormai estinta a seguito della avvenuta liquidazione in somma capitale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 75 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)