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Sez. 3, Sentenza n. 5555 del 12/12/1989 (Rv. 464562 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA ED OMESSA - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL DEBITO DEL TERZO - CREDITO DERIVANTE DA LAVORO DIPENDENTE - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464562-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA ED OMESSA - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL DEBITO DEL TERZO - CREDITO DERIVANTE DA LAVORO DIPENDENTE - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*

In ipotesi di pignoramento presso terzo e di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, l'art. 548 cod. proc. civ. - nello stabilire per il conseguente autonomo giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato che il pretore, innanzi al quale il terzo è citato a comparire, istruisce la causa se non eccede i limiti della sua Competenza, altrimenti rimette le parti innanzi al tribunale competente - non detta regole particolari di Competenza e quindi il riferimento suddetto non può ritenersi circoscritto alla sola Competenza per valore, ma deve essere considerato come comprensivo anche della Competenza per materia. Consegue che, assumendo rilievo nel detto giudizio l'oggetto specifico della pretesa fatta valere, ove il credito del debitore esecutato trovi origine in uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., sussiste la Competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro. (Conf 5155/87, mass n 453767; (Conf 663/86, mass n 444228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)