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Sez. U, Sentenza n. 663 del 03/02/1986 (Rv. 444228 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL DEBITO DEL TERZO - CREDITO DERIVANTE DA LAVORO DIPENDENTE - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1986-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444228-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL DEBITO DEL TERZO - CREDITO DERIVANTE DA LAVORO DIPENDENTE - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*

In ipotesi di pignoramento presso terzo e di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, l'art. 548 cod. proc. civ. - nello stabilire per il conseguente autonomo giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato che il pretore, innanzi al quale il terzo è citato a comparire, istruisce la causa se non eccede i limiti della sua Competenza, altrimenti rimette le parti innanzi al tribunale competente - non detta regole particolari di Competenza e quindi il riferimento suddetto non può ritenersi circoscritto alla sola Competenza per valore, ma deve essere considerata come comprensiva anche della Competenza per materia. Consegue che, assumendo rilievo nel detto giudizio l'oggetto specifico della pretesa fatta valere, ove il credito del debitore esecutato trovi origine in uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., sussiste la Competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro. (Conf 4003/85, mass n 441525; (Conf 2384/85, mass n 440241; (Conf 2346/85, mass n 440214; (Conf 4246/83, mass n 429178; (Conf 2080/83, mass n 426938; (contra 4323/83, mass n 429223; (contra 2800/83, mass n 427713; (contra 2343/83, mass n 427197).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)