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Sez. 3, Sentenza n. 5155 del 12/06/1987 (Rv. 453767 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NATURA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI CREDITO - AUTORITÀ DI GIUDICATO NEI RAPPORTI TRA DEBITORE ESECUTATO E TERZO PIGNORATO - AMMISSIBILITÀ - DIPENDENZA DEL CREDITO ACCERTA DA UNO DEI RAPPORTI PREVISTI DALL'ART. 409 COD.PROC.CIV. - GIUDICE COMPETENTE EX ART. 548 COD.PROC.CIV. - PRETORE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453767-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NATURA - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI CREDITO - AUTORITÀ DI GIUDICATO NEI RAPPORTI TRA DEBITORE ESECUTATO E TERZO PIGNORATO - AMMISSIBILITÀ - DIPENDENZA DEL CREDITO ACCERTA DA UNO DEI RAPPORTI PREVISTI DALL'ART. 409 COD.PROC.CIV. - GIUDICE COMPETENTE EX ART. 548 COD.PROC.CIV. - PRETORE DEL LAVORO.*

Nell'esecuzione presso terzi, con riguardo al giudizio di cognizione instaurato, a norma dell'art. 548 cod.proc.civ. a seguito della mancata o contestata dichiarazione del terzo pignorato ed avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo, proprio per il suo carattere autonomo rispetto al procedimento esecutivo nel quale incidentalmente si innesta, non può prescindersi, ai fini della Determinazione della Competenza, dalla natura del rapporto obbligatorio esistente fra le suddette parti, con la conseguenza che ove il preteso credito derivi da uno dei rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., va dichiarata la Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. A tale Determinazione inducono sia la generica formulazione dell'art. 548, primo comma, cod. proc. civ., da ritenersi comprensiva anche dei criteri della Competenza per materia, sia la possibilità che la pronuncia accertativa del credito acquisti autorità di giudicato anche nei rapporti fra debitore esecutato e terzo pignorato, senza che sia rilevante la partecipazione al giudizio del creditore esecutante, estraneo ai detti rapporti. (Conf 663/86, mass n 444228; (Conf 6460/85, mass n 443537; (Conf 5901/85, mass n 443076; (Conf 4003/85, mass n 441525; (con 2384/85, mass n 440241; (Conf 2346/85, mass n 440214; (Conf 4246/83, mass n 429178; (Conf 2080/83, mass n 426938; (diff 4323/83, mass n 429223; (diff 2800/83, mass n 427713).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)