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Sez. 3, Sentenza n. 15900 del 11/07/2014 (Rv. 632053 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. - Danno risarcibile - Decorrenza di interessi e rivalutazione - Dal momento della costituzione in mora. - Coincidenza con la data di scadenza dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile).
Stato
decisa il 2014-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632053-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta "mala gestio" impropria), la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti dall'assicuratore al danneggiato oltre il limite del massimale decorrono della scadenza del termine previsto - quale "spatium deliberandi" - dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (norma, applicabile "ratione temporis", oggi sostituita dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che si identifica con quello della costituzione in mora.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)