diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7437 del 01/06/2001 (Rv. 547171 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Ritardo colposo nella liquidazione del danno - Cosiddetta "mala gestio" - Configurabilità - Effetti - Obbligazione nei confronti del danneggiato al pagamento di interessi e maggior danno - Insorgenza a carico dell'assicuratore - Carattere di autonomia rispetto alla precedente obbligazione - Configurabilità - Limite del massimale - Sussistenza - Esclusione - Decorrenza del pagamento - Dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore - Coincidenza con la data di scadenza dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969.
Stato
decisa il 2001-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547171-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

Nel caso di ritardo colposo dell'assicuratore nella liquidazione del danno spettante al danneggiato - in cui è ravvisabile una ipotesi di cosiddetta "mala gestio" - , sorge a carico dell'assicuratore una obbligazione ulteriore ed autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969, la quale, a differenza della prima, non incontra il limite del massimale, ed ha come contenuto il pagamento degli interessi e del maggior danno, secondo la disciplina dell'art. 1224 cod. civ., con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore, coincidente con la scadenza dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)