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Sez. 1, Sentenza n. 6325 del 11/07/1996 (Rv. 498495 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE | Sequestro giudiziario dell'azienda commerciale - Nomina di un custode - Gestione da parte di quest'ultimo dell'esercizio commerciale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498495-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE

Nel caso di nomina di un custode giudiziario dell'azienda commerciale sulla cui effettiva proprietà sia sorta controversia, non è applicabile la disciplina posta dall'art. 29 della legge 11 giugno 1971 n. 426 e dall'art. 49 del D.M. 4 agosto 1988 n. 375 (recante norme di esecuzione della predetta legge) per l'ipotesi di trasferimento della titolarità o della gestione di un esercizio commerciale. Infatti, la licenza, per il suo carattere personale, consente l'esercizio dell'attività aziendale esclusivamente da parte del titolare e dei suoi legittimi sostituti e tra questi ultimi deve ritenersi compreso il custode nominato nella procedura di sequestro giudiziario, il quale, anche se persona diversa dal titolare, può dunque legittimamente gestire l'esercizio commerciale.

Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 29, DM Industria Commercio e Artigianato 04/08/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)