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Sez. 3, Sentenza n. 1066 del 17/02/1979 (Rv. 397266 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - RIFERIMENTO AL PETITUM SOSTANZIALE PERSEGUITO DALLA PARTE - NECESSITA - INDICAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DI UNA SPECIFICA DISPOSIZIONE DI LEGGE - LIMITI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397266-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - RIFERIMENTO AL PETITUM SOSTANZIALE PERSEGUITO DALLA PARTE - NECESSITA - INDICAZIONE DA PARTE DELL'ATTORE DI UNA SPECIFICA DISPOSIZIONE DI LEGGE - LIMITI - RILEVANZA.*

La individuazione del contenuto della domanda va effettuata riguardo al petitum sostanziale perseguito dalla parte, nei termini che risultano dall'intero sistema difensivo e dalla enunciazione formulata all'atto della precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio. Pertanto, il riferimento da parte dell'attore ad una specifica disposizione di legge puo costituire un elemento interpretativo complementare, ma ove non si attagli alla sostanziale indicazione dell'oggetto della domanda e a quest'ultima che occorre dare la prevalenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)