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Sez. 1, Sentenza n. 338 del 10/02/1972 (Rv. 356214 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - MANCANZA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356214-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - MANCANZA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*

La notificazione degli Atti a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare ma si perfeziona con la restituzione dell'avviso di ricevimento che fa piena prova della eseguita notificazione, della data di essa e della persona cui e stato consegnato il piego contenente l'atto. L'adempimento di tale prescrizione rappresenta una formalita essenziale perche possa dirsi compiuta la notificazione, dal che deriva la conseguenza che quest'ultima, in Mancanza dell'avviso di ricevimento, non e affetta da un semplice vizio di nullita ma deve considerarsi inesistente, onde ad essa non sono applicabili ne la sanatoria dell'art 156, terzo comma, cod proc civ ne il rimedio previsto dall'art 291 stesso codice. (V 355'70, mass n 345275).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)