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Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 14/04/1981 (Rv. 412977 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - AVVISO DI RICEVIMENTO - SOTTOSCRIZIONE DEL DESTINATARIO - IMPUGNAZIONE - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412977-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - AVVISO DI RICEVIMENTO - SOTTOSCRIZIONE DEL DESTINATARIO - IMPUGNAZIONE - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*

La notificazione degli Atti per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la restituzione dell'avviso di ricevimento, che fa piena prova dell'eseguita notificazione, della data di essa e della persona cui e stato consegnato il piego contenente l'atto. Pertanto, l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario nell'avviso di ricevimento non puo essere proposta se non con querela di falso, in quanto l'assenza dell'Obbligo dell'agente postale di accertarsi dell'identita della persona del destinatario stesso non esclude che la fede dell'atto pubblico si estenda alla dichiarazione di costui, ai sensi dell'art 2700 cod civ. (V 3014/75, mass n 377104, sulla seconda parte; (V 2803/75, mass n 376823, sulla prima parte; (V 338/72, mass n 356214, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)