Sez. 3, Sentenza n. 2803 del 16/07/1975 (Rv. 376823 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - FORMALITA - MANCANZA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - FORMALITA - MANCANZA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE.*
La notificazione degli Atti per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la restituzione dell'avviso di ricevimento che fa piena prova della eseguita notificazione, della data di essa e della persona cui e stato consegnato il piego contenente l'atto; l'adempimento di tale prescrizione rappresenta una formalita essenziale, perche possa dirsi compiuta la notificazione, dal che deriva la conseguenza che quest'ultima, in Mancanza dell'avviso di ricevimento, non e affetta da semplice vizio di nullita, ma deve considerarsi inesistente, onde ad essa non sono applicabili ne la sanatoria di cui all'art 156, terzo comma cod proc civ, ne il rimedio previsto dall'art 291 stesso codice. (Conf 338/72, mass n 356214; 1156/71, mass nn 351274 e 351275).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)