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Sez. L, Sentenza n. 4303 del 25/06/1988 (Rv. 459317 - 01)

FASCISMO - G.I.L. (GIOVENTÙ ITALIANA DEL LITTORIO) - G.I. (GIOVENTÙ ITALIANA) - PERSONALE DI QUEST'ULTIMO ENTE TRASFERITO ALLE REGIONI - INDENNITÀ DI BUONUSCITA O FINE RAPPORTO PER IL PERIODO DI SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLO ENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI INCLUSIONE DEL RATEO DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ ISTITUITA DALLA REGIONE SARDEGNA NEL CALCOLO DELLA PERDUTA INDENNITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459317-01

FASCISMO - G.I.L. (GIOVENTÙ ITALIANA DEL LITTORIO) - G.I. (GIOVENTÙ ITALIANA) - PERSONALE DI QUEST'ULTIMO ENTE TRASFERITO ALLE REGIONI - INDENNITÀ DI BUONUSCITA O FINE RAPPORTO PER IL PERIODO DI SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLO ENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI INCLUSIONE DEL RATEO DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ ISTITUITA DALLA REGIONE SARDEGNA NEL CALCOLO DELLA PERDUTA INDENNITÀ.*

Nei confronti del personale della disciolta gioventù italiana trasferito alle regioni ai sensi della legge 18 novembre 1975 n. 764, la Determinazione dell'indennità di buonuscita o fine rapporto per il periodo di servizio alle dipendenze dell'ente soppresso deve avvenire, a norma dell'art. 7 della citata legge, sulla medesima retribuzione-base assunta ai fini della Determinazione dell'indennità di fine rapporto relativa al periodo di servizio presso l'amministrazione ricevente, atteso che la norma predetta - la quale non pregiudica il mantenimento, per gli ex dipendenti della gioventù italiana, delle condizioni più favorevoli stabilite dal regolamento per il personale - impone la diversificazione solo della misura dell'indennità, in relazione ai due periodi dell'unico rapporto di lavoro, ma non anche della retribuzione-base su cui operare la liquidazione. (nella specie, relativa a dipendente della G.i. Trasferito alla regione Sardegna, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che il rateo della quattordicesima mensilità istituita dalla regione, del quale il giudice di primo grado, con statuizione non appellata dall'i.N.A.D.e.L., aveva affermato l'inclusione nella retribuzione contributiva e la computabilità ai fini della Determinazione della indennità premio di servizio, fosse da computare anche ai fini della Determinazione dell'indennità di buonuscita per il precedente servizio alle dipendenze dell'ente soppresso. La S.C. pur ritenendo intangibile, per ragioni di giudicato interno, la predetta decisione, ne ha sottolineato, altresì, l'esattezza alla stregua del principio suesposto). (V 7205/86, mass n 449277; (V 6577/86, mass n 448723; (V 2725/84, mass n 434774).*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 18/11/1975 num. 764 art. 1, Legge 18/11/1975 num. 764 art. 3 CORTE COST., Legge 18/11/1975 num. 764 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)