Sez. L, Sentenza n. 2725 del 04/05/1984 (Rv. 434774 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE TRASFERITO AI SENSI DELLA LEGGE N. 698 DEL 1975 - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - ESIGIBILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE.*
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE TRASFERITO AI SENSI DELLA LEGGE N. 698 DEL 1975 - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - ESIGIBILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE.*
A norma dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698 (modificata dalla legge 1 agosto 1977 n. 563), il trattamento di fine servizio spettante al personale della disciolta o.N.M.i., trasferito ai sensi di detta legge n. 698 del 1975 allo stato o ad altra amministrazione pubblica, è esigibile, anche per la parte relativa al periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'ente soppresso, soltanto dopo la cessazione del servizio successivamente prestato presso l'amministrazione cui il dipendente è trasferito, trattandosi di unico rapporto di lavoro che continua senza soluzione di continuità presso altra amministrazione e non rilevando in contrario la contestuale previsione di una diversa misura dell'indicato trattamento, per il servizio presso l'o.N.M.i. E per quello presso tale amministrazione, diretta a tener ferma l'applicazione dei rispettivi distinti elementi di calcolo malgrado l'unicità della liquidazione. (V 833/84, mass n 433052).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 1, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)