Sez. U, Sentenza n. 3035 del 02/04/1996 (Rv. 496747 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA | Concessione del diritto di superficie per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare - Delibera del Comune e relativa convenzione attuativa - Natura - Concessione amministrativa - Controversie attinenti al corrispettivo - Giurisdizione del giudice ordinario.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA
La deliberazione del Comune, di concedere, su aree costituenti il proprio patrimonio indisponibile, un diritto di superficie finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare e la relativa convenzione attuativa, stipulata dal concessionario ai sensi dell'art. 10 legge 18 aprile 1982, n. 167, nel testo sostituito dall'art. 35 legge 22 ottobre 1971, n. 865, compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono tra concedente e concessionario un rapporto unitario; ciò non esclude che la controversia, nella quale il Comune, senza porre in questione il rapporto di concessione, invochi il pagamento del corrispettivo da parte del concessionario (in ordine alla cui fissazione, nella specie, non sussiste alcun potere discrezionale della P.A.), appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell'art. 5, secondo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 10 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)