Sez. U, Sentenza n. 12966 del 03/12/1991 (Rv. 474858 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni | Concessioni amministrative per la costruzione di opere pubbliche - Relative controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo o giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Attribuzione - Criteri.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni
La concessione amministrativa avente ad oggetto la sola costruzione delle opere pubbliche ha effetto traslativo delle pubbliche funzioni inerenti all'attività organizzativa e direttiva necessaria per la realizzazione di esse ed è assoggettata, per ciò che concerne le controversie ad essa relativa, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5, primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il quale, pur facendo espressa menzione delle sole concessioni di pubblici servizi, va inteso - conformemente alla sua "ratio" e ricorrendo i motivi e le finalità che giustificano l'identica soluzione giuridica - come idoneo a comprendere anche le concessioni di pubbliche funzioni, mentre la giurisdizione dell'A.G.O. resta limitata, ai sensi del secondo comma della medesima norma, alle ipotesi in cui si controverte solo delle indennità, canoni o corrispettivi, senza che vengano in rilievo la portata e il contenuto della concessione ovvero gli obblighi o i diritti che ne derivano, poiché, ove si verificasse questa seconda ipotesi, il giudice amministrativo dovrebbe conoscere anche della domanda di condanna al pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 della citata legge n. 1034 del 1971, salve le questioni patrimoniali conseguenziali di cui all'art. 7 terzo comma della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)