Sez. U, Sentenza n. 1055 del 04/10/2000 (Rv. 540726 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Edilizia popolare ed economica - Concessione del diritto di superficie per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare - Controversie relative - Ripartizione della giurisdizione - Criteri.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La deliberazione del comune, di concedere, su aree costituenti il proprio patrimonio indisponibile, un diritto di superficie finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare e la relativa convenzione attuativa, stipulata dal concessionario ai sensi dell'art. 10 legge 18 aprile 1962 n. 167, nel testo sostituito dall'art. 35 legge 22 ottobre 1971 n. 865, compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono tra concedente e concessionario un rapporto unitario; ciò non esclude che la controversia, nella quale il comune, senza porre in questione il rapporto di concessione, invochi il pagamento del corrispettivo da parte del concessionario appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell'art. 5, comma secondo, legge 6 dicembre 1971 n. 1034; giurisdizione che sussiste anche quando l'ente pubblico territoriale (o il consorzio), nel quadro del cit. art. 35, comma undicesimo, ponga in essere un atto traslativo della proprietà verso un corrispettivo per la cui determinazione la stessa norma indica i criteri.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 10 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)