Sez. 2, Sentenza n. 49038 del 21/10/2014 Ud. (dep. 25/11/2014) Rv. 261143 - 01
PARTE CIVILE - IN GENERE | Artt. 74 cod. proc. pen. e 185 cod. pen. - Legittimazione ad agire e "legitimatio ad causam" - Differenze - Conseguenze.
PARTE CIVILE - IN GENERE
La legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)