Sez. 2, Sentenza n. 27330 del 31/03/2026 Ud. (dep. 21/07/2026) Rv. 290555-06
PARTE CIVILE - IN GENERE | Legittimazione ad agire e prova del diritto azionato - Differenze - Indicazione.
PARTE CIVILE - IN GENERE
La legittimazione attiva all'azione civile nel processo penale, consistente nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine alla situazione giuridica sostanziale azionata, va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie prospettata dalla parte, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, secondo le ordinarie regole civilistiche della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall'illecito contestato.
Cod. Civ. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)