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Sez. L, Sentenza n. 11418 del 19/11/1993 (Rv. 484387 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Eventi interruttivi ex art. 299 e segg. cod. proc. civ. - Sopravvenienza nel processo di cassazione - Irrilevanza - Necessità di atti o di iniziative della parte o del difensore - Estensione - Nuove produzioni documentali relative a detti eventi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484387-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere

Il principio secondo cui il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 e ss., tenuto conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, non trova deroga neanche nei casi in cui, dopo la proposizione del ricorso, possano rendersi necessari atti o iniziative della parte o del difensore, atteso che pure in questi casi, la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa o menomazione del contraddittorio, restando a carico dell'interessato l'onere di attivarsi per ovviare ad evenienze conosciute o comunque conoscibili; e che, neanche in tali casi, la prova di alcuno dei suddetti eventi può essere fornita con nuove produzioni documentali, cui osta l'art. 372, che ne limita l'ammissibilità ai soli documenti attinenti alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)