Sez. L, Sentenza n. 6611 del 12/06/1995 (Rv. 492805 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Eventi ex artt. 299 e segg. cod. proc. civ. - Irrilevanza - Necessità sopravvenuta di atti o iniziative della parte o del difensore dopo la proposizione del ricorso - Influenza - Esclusione - Lesione del diritto di difesa o menomazione del contraddittorio - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il processo di cassazione - il quale, instauratosi con la notificazione ed il deposito del ricorso, è governato dall'impulso d'ufficio - resta insensibile agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., che si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità neanche quando, dopo la proposizione del ricorso, si rendano necessari atti o iniziative della parte o del difensore, atteso che, anche in questi casi, la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa o menomazione del contraddittorio, restando a carico dell'interessato l'onere di attivarsi per ovviare ad evenienze conosciute o comunque conoscibili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)