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Sez. 1, Sentenza n. 710 del 21/01/1995 (Rv. 489830 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina ex artt. 289 e seguenti cod. proc. civ. sull'interruzione del processo - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489830-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Al giudizio di cassazione non sono applicabili le norme sull'interruzione del processo di cui agli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., che riguardano esclusivamente il processo di merito e che possono avere ingresso soltanto nella eventuale fase di rinvio (nella specie, era morta la parte nelle more del giudizio di cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)