Sez. 2, Sentenza n. 590 del 08/01/1988 Ud. (dep. 20/01/1989) Rv. 180207 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ - APPLICAZIONE - CRITERIO - RIFERIMENTO ALL'ART. 133 COD. PEN. - NECESSITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ - APPLICAZIONE - CRITERIO - RIFERIMENTO ALL'ART. 133 COD. PEN. - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., la particolare tenuità del fatto deve essere valutata con riferimento a tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. avuto riguardo all'episodio nell'interezza delle sue componenti oggettive e soggettive e, quindi, non solo alla qualità ed entità del compendio della ricettazione, ma anche alle modalità dell'Azione e ai motivi della stessa, alla condotta in genere e alla personalità del colpevole.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)