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Sez. 2, Sentenza n. 17395 del 26/10/1988 Ud. (dep. 18/12/1989) Rv. 182840 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - ATTENUANTE COMUNE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1988-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182840-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - ATTENUANTE COMUNE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - DIFFERENZE.*

In tema di ricettazione, per valutare la particolare tenuità del fatto, che integra l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., si devono considerare, nel loro insieme, tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., sia oggettive che soggettive, e non limitarsi al valore economico della cosa ricettata, e cioè al danno immediatamente cagionato, che assume rilievo esclusivo nella valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. nel primo caso, infatti, il profilo economico è soltanto un elemento concorrente, che può escludere la tenuità del fatto e rendere superflua ogni ulteriore indagine, quando il valore economico della cosa ricettata non è particolarmente lieve. Solo se tale valore è lieve, l'indagine deve essere estesa anche a tutte le altre circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. (Conf mass n 174966; (Conf mass n 180207).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)