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Sez. U, Sentenza n. 184 del 10/05/2001 (Rv. 546538 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Indennizzi a ristoro di pregiudizi subiti all'estero da cittadini o imprese italiane - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546538-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia concernente gli indennizzi dovuti ai cittadini e alle imprese italiane per i pregiudizi subiti all'estero a norma della legge n. 16 del 1980, come modificata dalla legge n. 135 del 1985, è devoluta alla giurisdizione del giudice italiano, atteso che tali indennizzi, direttamente accordati dalle citate leggi nel concorso di circostanze predeterminate, vanno liquidati secondo parametri prefissati, perciò con esclusione di ogni valutazione discrezionale della P.A., chiamata soltanto ad effettuare una stima di carattere tecnico, ed essendo irrilevante - quanto alla natura della posizione giuridica dedotta - la circostanza che la domanda introduttiva del giudizio venga formulata in termini di impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'indennizzo, dato che tale provvedimento, non integrando esercizio di posizioni autoritative, non è idoneo a degradare od affievolire il diritto del danneggiato, e conseguentemente non tocca l'inerenza della controversia ad un diritto di credito.

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)