Sez. U, Sentenza n. 516 del 24/07/2000 (Rv. 538678 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Indennizzi a ristoro di pregiudizi subiti all'estero da cittadini o imprese italiane - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie concernenti gli indennizzi dovuti ai cittadini e alle imprese italiane per i pregiudizi subiti all'estero a norma della legge n. 16 del 1980, come modificata dalla legge n. 135 del 1985, sono devoluti alla giurisdizione dl giudice ordinario, atteso che tali indennizzi, direttamente accordati dalle citate leggi nel concorso di circostanze predeterminate, vanno liquidati secondo parametri prefissati, perciò con esclusione di ogni valutazione discrezionale della P.A., chiamata soltanto ad effettuare una stima di carattere tecnico.
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)