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Sez. 3, Sentenza n. 2111 del 23/06/1972 (Rv. 359344 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - ASSOLUTEZZA ED INDEROGABILITA DELLA NORMA - PRECEDENZA DI FATTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359344-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - ASSOLUTEZZA ED INDEROGABILITA DELLA NORMA - PRECEDENZA DI FATTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La norma che sancisce l'osservanza della precedenza ai veicoli provenienti dalla destra e assoluta, inderogabile e incondizionata. La precedenza di fatto costituisce una eccezione a tale regola fondamentale e puo ammettersi solo nel caso in cui il veicolo proveniente da sinistra giunga all'incrocio con tale anticipo da rendere certo il superamento dell'incrocio medesimo senza interferire nel percorso del veicolo favorito. (Conf 1440'69, mass n 340214; 1199'65).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)