Sez. 1, Sentenza n. 1281 del 04/04/1977 (Rv. 384975 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - CONCLUSIONI SPECIFICHE - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - CONSEGUENTI POTERI DEL GIUDICE - PROCEDIMENTO CON PIU CAUSE CON PARTI DIVERSE - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA CONTRO UNA PARTE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - RINUNCIA AGLI ATTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - CONCLUSIONI SPECIFICHE - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - CONSEGUENTI POTERI DEL GIUDICE - PROCEDIMENTO CON PIU CAUSE CON PARTI DIVERSE - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA CONTRO UNA PARTE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - RINUNCIA AGLI ATTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Qualora la parte abbia precisato le proprie conclusioni in modo specifico e dettagliato, nell'udienza di rimessione della causa al collegio, le domande ed eccezioni non riproposte, ancorche precedentemente formulate in occasione di altra rimessione al collegio, devono presumersi abbandonate, con la conseguenza che il giudice, ove non abbia elementi per ravvisare una diversa volonta della parte medesima, deve limitare i propri poteri-doveri decisori alle domande ed eccezioni espressamente riproposte. Questo principio trova applicazione pure nel caso in cui, in processo con cumulo di piu cause fra diverse parti, non sia stata riproposta la domanda formulata nei confronti di una di esse. Anche in detta situazione, infatti, per il venir meno del potere decisorio del giudice su quella domanda non puo richiedersi una rinuncia agli Atti, ai sensi e nelle forme di cui all'art 306 cod proc civ, riferendosi tale norma al diverso caso dell'atto dispositivo dell'intero rapporto processuale ed estintivo del giudizio. (V 2890/74, mass n 371323; (V 1399/73, mass n 364080).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)