Sez. 2, Sentenza n. 1399 del 16/05/1973 (Rv. 364080 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA SPECIFICAZIONE DI UNA RICHIESTA ORIGINARIA - PRESUNZIONE DI RINUNZIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA SPECIFICAZIONE DI UNA RICHIESTA ORIGINARIA - PRESUNZIONE DI RINUNZIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il solo fatto che nelle conclusioni da sottoporre al collegio non sia formalmente riprodotta una richiesta formulata nella citazione introduttiva non e sufficiente a far presumere che essa sia stata abbandonata dalla parte, qualora il giudice del merito - cui spetta l'interpretazione delle richieste rivoltegli - si convinca, soprattutto in base alla condotta processuale della parte stessa, che quest'ultima abbia inteso tener ferma anche quella determinata richiesta o deduzione malgrado la sua materiale omissione. (nella specie, il convenuto, dopo aver chiamato in giudizio un terzo per essere risarcito del danno che avesse subito a seguito dell'accoglimento della domanda contro di lui proposta, nel formulare le conclusioni in primo grado erasi limitato ad opporsi all'estromissione chiesta dal chiamato e, in Sede di appello, aveva insistito per essere tenuto indenne dagli effetti di una sua soccombenza). (Conf 3369/71, mass n 354906; 3009/71, mass n 354292; (Conf 1607/71, mass n 352023).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)