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Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 10/07/1979 (Rv. 400419 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA.*
Stato
decisa il 1979-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400419-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA.*

Qualora la parte abbia precisato le proprie conclusioni in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte devono presumersi abbandonate e il giudice, ove non abbia elementi per ravvisare una diversa volonta della parte, deve limitare il proprio potere-dovere decisorio alle domande ed eccezioni espressamente riproposte. (V 5031/77, mass n 388642; (V 4687/77, mass n 388280; (V 1281/77, mass n 384975).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)