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Sez. 6, Sentenza n. 7808 del 26/05/1998 Ud. (dep. 02/07/1998) Rv. 211261 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Inappellabilità - Sussistenza - Pronuncia di sentenza nel giudizio di appello proposto nonostante l'inammissibilità del gravame - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Annullamento della sentenza senza rinvio - Legittimità - Conversione dell'appello proposto in ricorso per cassazione - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211261-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

L'art. 469 cod. proc. pen. sancisce l'inappellabilità delle sentenze pronunciate prima dell'apertura del dibattimento, in applicazione di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Pertanto, se, nonostante tale previsione, venga proposto appello avverso una tale sentenza e venga, quindi, emessa una sentenza a conclusione del giudizio di gravame da parte del giudice dell'impugnazione, la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio siffatta pronuncia e il gravame proposto deve essere convertito in ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)