Sez. 5, Ordinanza n. 6828 del 16/12/1998 Cc. (dep. 24/01/1999) Rv. 212346 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Inappellabilità - Ragioni - Mancanza delle condizioni - Effetti.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art.469 c.p.p. è inappellabile, non per la fase in cui viene pronunciata, ma perché essa presuppone il consenso del pubblico ministero e dell'imputato. Ove tale consenso non risulti essere stato prestato, la sentenza deve ritenersi pronunciata a norma dell'art.129 c.p.p., con la conseguenza che avverso la stessa è proponibile l'appello. (Fattispecie nella quale la corte di appello aveva erroneamente qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, presupponendo appunto trattarsi di sentenza inappellabile ex art.469 c.p.p., anziché di sentenza appellabile perché emessa a norma dell'art.129 c.p.p.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)