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Sez. 2, Sentenza n. 847 del 22/12/2011 Ud. (dep. 13/01/2012) Rv. 251770 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Impugnazione in appello - Richiesta di trasmissione degli atti in cassazione - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251770-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

Appellata erroneamente una sentenza predibattimentale che é soltanto ricorribile per cassazione, le parti nel giudizio di appello possono sollecitare la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, restando altrimenti la questione della qualificazione dell'impugnazione preclusa nel successivo giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)