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Sez. 5, Sentenza n. 8932 del 29/04/2005 (Rv. 580873 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Atti impositivi - Allegazione degli atti presupposti, attributivi o modificativi della rendita catastale - Obbligo - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580873-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, terzo comma, della legge 21 novembre 2000, n. 342 si limita a prevedere, senza peraltro fissare alcun obbligo di allegazione o riproduzione, che gli atti impositivi fondati sulle attribuzioni di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono a tutti gli effetti anche notificazione di dette rendite, mentre l'art. 11, comma secondo bis, del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, comma introdotto dal D.L.gs. 26 gennaio 2001, n. 32, pur confermando, in via generale, l'obbligo di allegazione dell'atto presupposto sconosciuto, tale obbligo ha ritenuto, però, di dover escludere, quando l'atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato. Tale disposizione, pur ponendosi in continuità logico-sistematica con i principi di chiarezza e motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, ne attenua il rigore, esonerando dall'obbligo dell'allegazione in tutti i casi in cui venga riprodotto in motivazione il contenuto essenziale dell'atto richiamato, per tale intendendosi l'indicazione degli elementi da cui trae le mosse la pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)