Sez. 5, Sentenza n. 19066 del 29/09/2005 (Rv. 585380 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione - Modalità di adempimento - Allegazione o riproduzione degli atti richiamati - Artt. 7 della legge n. 212 del 2000 ed 11, comma 2 - Bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, non si applica agli avvisi di accertamento emessi in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 7, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dal d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, non avendo tali disposizioni efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)