Sez. 5, Sentenza n. 5755 del 16/03/2005 (Rv. 580009 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Accertamento - Avvisi di accertamento - Motivazione - Documenti richiamati - Allegazione - Onere - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo d'allegazione all'avviso d'accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, mentre atti generali come le delibere del consiglio comunale sono comunque soggette a pubblicità legale, sicchè la loro conoscibilità è presunta.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 26/01/2001 num. 32 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)