diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16828 del 19/07/2010 (Rv. 614664 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizi di opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione - Sommatoria dei tempi occorrenti per la definizione - Criterio di determinazione della durata - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614664-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.89, il procedimento di opposizione a precetto e quello successivo di opposizione all'esecuzione sono diversi e autonomi, per cui è in relazione a ciascuno di essi che va computato l'eventuale periodo di irragionevole protrazione, senza possibilità di sommatoria.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)