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Sez. U, Sentenza n. 3525 del 05/08/1977 (Rv. 387106 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - IN GENERE - PROMOVIMENTO DELLE COSTRUZIONI PREVISTE DAL PIANO O MEDIANTE APPALTI O MEDIANTE LA VENDITA DELLE AREE ESPROPRIATE E LA IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI EDIFICARE SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PIANO - ATTIVITA NEGOZIALE DI NATURA PRIVATISTICA - DOMANDA DEL PRIVATO PER LA TUTELA DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DERIVANTI DAI RAPPORTI PREDETTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387106-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - IN GENERE - PROMOVIMENTO DELLE COSTRUZIONI PREVISTE DAL PIANO O MEDIANTE APPALTI O MEDIANTE LA VENDITA DELLE AREE ESPROPRIATE E LA IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI EDIFICARE SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PIANO - ATTIVITA NEGOZIALE DI NATURA PRIVATISTICA - DOMANDA DEL PRIVATO PER LA TUTELA DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DERIVANTI DAI RAPPORTI PREDETTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI.*

In tema di attuazione di piano regolatore, l'attivita con la quale il comune, esaurito l'Esercizio dei propri poteri pubblicistici, con la formazione o meno di comparti e con l'espropriazione degli immobili occorrenti, promuova le costruzioni previste dal piano, direttamente mediante appalti, ovvero indirettamente mediante la vendita delle aree espropriate e l'imposizione all'acquirente dell'Obbligo di edificare secondo le prescrizioni del piano stesso, configura attivita negoziale di natura privatistica. Ne consegue che la domanda rivolta alla tutela delle posizioni soggettive derivanti da quei rapporti contrattuali, e con riguardo alle quali non si deducano eventuali sopravvenuti affievolimenti per effetto dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, verte su diritti soggettivi, e, come tale, e devoluta alla cognizione del giudice ordinario. (V 749/76, mass n 379403; (V 2554/75, mass n 376489).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 77, Regio Decr. Legge 07/05/1931 num. 590, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 19, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)