Sez. 1, Sentenza n. 6645 del 13/11/1986 (Rv. 448800 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE - ESERCIZIO - ONERI DEL PORTATORE DELLA CAMBIALE EX ART. 66 DEL R.D. N. 1669 DEL 1933 - FUNZIONE - OSSERVANZA DI TALI ONERI - NATURA - PRESUPPOSTO PROCESSUALE O CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ATTINENZA AI REQUISITI PER L'ESAME DEL MERITO DELLA DOMANDA - CONSEGUENZE - OFFERTA DI RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE E DEPOSITO DELLA STESSA PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE - POSSIBILITÀ CONCESSA AL CREDITORE SINO ALLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI PRIMO O DI SECONDO GRADO.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE - ESERCIZIO - ONERI DEL PORTATORE DELLA CAMBIALE EX ART. 66 DEL R.D. N. 1669 DEL 1933 - FUNZIONE - OSSERVANZA DI TALI ONERI - NATURA - PRESUPPOSTO PROCESSUALE O CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ATTINENZA AI REQUISITI PER L'ESAME DEL MERITO DELLA DOMANDA - CONSEGUENZE - OFFERTA DI RESTITUZIONE DELLA CAMBIALE E DEPOSITO DELLA STESSA PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE - POSSIBILITÀ CONCESSA AL CREDITORE SINO ALLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI PRIMO O DI SECONDO GRADO.*
Gli oneri posti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 66 del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 (cosiddetta legge cambiaria), per l'Esercizio dell'Azione causale, offerta di restituzione della cambiale e deposito di essa presso la cancelleria del giudice competente, presidiano l'interesse del debitore cambiario a non incorrere nel pericolo di dover pagare al portatore dei titoli dopo aver già assolto il suo debito verso il creditore causale, onde possono formare oggetto di deroga convenzionale, mentre la loro inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte. La osservanza dei predetti oneri non costituisce presupposto processuale né è condizione dell'Azione in senso proprio, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda, sicché deve ritenersi consentito al creditore di provvedere all'offerta ed al deposito sino alla precisazione delle conclusioni di primo grado (o di secondo grado, se l'eccezione sia sollevata in fase di gravame). (V 1706/85, mass n 439666; (V 3221/84, mass n 435262; (V 6577/80, mass n 410377; (V 6460/80, mass n 410217).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)