Sez. 3, Sentenza n. 6577 del 20/12/1980 (Rv. 410377 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - DEPOSITO DEL TITOLO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE - ONERE DEL PORTATORE - LIMITI - ESTINZIONE DELLE AZIONI CAMBIARIE PER PRESCRIZIONE O DECADENZA - CONSEGUENZE - MANCATO DEPOSITO - IMPEDIMENTO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - DEPOSITO DEL TITOLO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE - ONERE DEL PORTATORE - LIMITI - ESTINZIONE DELLE AZIONI CAMBIARIE PER PRESCRIZIONE O DECADENZA - CONSEGUENZE - MANCATO DEPOSITO - IMPEDIMENTO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
L'Onere del portatore della cambiale, che esercita l'Azione causale, di offrire al debitore la restituzione del titolo e di tenerlo depositato presso la cancelleria del giudice competente - secondo il disposto dell'art 66 della legge cambiaria - essendo finalizzato a presidiare l'interesse del debitore cambiario a non incorrere nel pericolo di dover pagare al portatore dopo aver gia assolto il suo debito verso il creditore causale, non e configurabile allorquando - estinte per prescrizione o decadenza le azioni cambiarie - non esiste piu la possibilita di un tale doppio pagamento. In quest'ultima situazione, di conseguenza, il mancato deposito del titolo non impedisce l'accoglimento della domanda. (Conf 5409/79, mass n 401997, sulla prima parte; (Conf 3078/78, mass n 392528; (Conf 3481/69, mass n 343611, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)