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Sez. L, Sentenza n. 1004 del 02/02/1988 (Rv. 457323 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI SEPARATI - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI SEPARATI - IDONEITÀ.*

Con riguardo alla Forma scritta richiesta per l'apponibilità del termine al contratto di lavoro, in Mancanza della quale il contratto deve ritenersi a tempo indeterminato, non è necessario che la dichiarazione di volontà delle parti sia contenuta in un documento cartolarmente unico, sicché l'atto contenente tutti gli estremi del contratto rechi la sottoscrizione sia del datore di lavoro che del lavoratore; deve invece ritenersi osservato il requisito della Forma scritta ad substantiam anche quando la sottoscrizione di una delle parti del rapporto sia contenuta in un documento separato, se inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi nella suddetta Forma. (nella specie la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la pronuncia del giudice del merito che, in un'ipotesi in cui l'apposizione del termine al contratto di lavoro risultava soltanto dalla lettera di assunzione, aveva omesso di indagare se la richiesta scritta del lavoratore di essere assunto come "impiegato straordinario" non implicasse già la volontà di contrarre un rapporto a termine). (V 3262/83 mass n 428158).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)