diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3262 del 11/05/1983 (Rv. 428158 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI SU UN DOCUMENTO SEPARATO MA INSCINDIBILMENTE COLLEGATO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE CONVENUTO IN UNA MATRICE DI UN ASSEGNO SOTTOSCRITTA DAL PROMITTENTE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROMISSARIO DELL'ASSEGNO STACCATO DALLA MATRICE IN ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSARE UN ACCONTO SUL PREZZO).*
Stato
decisa il 1983-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428158-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI SU UN DOCUMENTO SEPARATO MA INSCINDIBILMENTE COLLEGATO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE CONVENUTO IN UNA MATRICE DI UN ASSEGNO SOTTOSCRITTA DAL PROMITTENTE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROMISSARIO DELL'ASSEGNO STACCATO DALLA MATRICE IN ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSARE UN ACCONTO SUL PREZZO).*

Il requisito della Forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente l'espressione della volontà delle parti con la sottoscrizione di un documento cartolarmente unico sicché il documento, contenente tutti gli estremi del contratto, e sottoscritto da una delle parti, rechi anche la sottoscrizione dell'altra, ma deve ritenersi osservato anche quando tale seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, se inscindibilmente collegato al primo, si da evidenziare inequivocamente l'incontro dei consensi nella suddetta Forma. (nella specie, la matrice di un assegno conteneva tutti gli elementi di un preliminare di vendita immobiliare e la sottoscrizione del promittente, mentre il promissario aveva sottoscritto l'assegno staccato da quella matrice, in adempimento dell'Obbligo di versare un acconto sul prezzo. Alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto che i giudici del merito avevano erroneamente escluso la formazione del consenso per iscritto, per non aver considerato, agli effetti sopra indicati, lo stretto collegamento fra i due documenti). (V 2952/79, mass n 399276).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)