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Sez. L, Sentenza n. 7385 del 09/08/1996 (Rv. 499127 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA | Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata - A tempo determinato - Assunzione a termine per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - Validità - Condizioni - Requisito formale concernente l'indicazione del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione - Forma della relativa proposta e accettazione - Scrittura "ad substantiam" - Unicità del documento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499127-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA

Per la validità dell'assunzione a termine in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto è necessario, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b) della legge 18 aprile 1962 n. 62, al fine di controllare il relativo nesso eziologico non occasionale, che siano indicati nel contratto stesso - e perciò con atto scritto "ad substantiam" - il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Per il rispetto del predetto requisito formale non è richiesto che il documento sia unico, ma che in tal caso, sia da quello contenente la proposta, sia da quello contenente l'accettazione, risultino tali prescritte indicazioni.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 62 art. 1 com. 2 lett. B, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)