Sez. L, Sentenza n. 9107 del 24/08/1991 (Rv. 473644 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (Appalto di mano d'opera) | Responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore ex art. 3 della legge n. 1369 del 1960 - Applicabilità alle Amministrazioni dello Stato ed alle Università - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (Appalto di mano d'opera)
Alle Amministrazioni dello Stato - quali devono ritenersi anche le Università, nonostante siano dotate di propria personalità giuridica - non si applica l'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che prevede la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti verso i propri dipendenti, poiché il sistema di garanzie da detta legge approntato per prevenire gli abusi in materia di mercato del lavoro è esteso, come risulta dal quarto comma dell'art. 1 soltanto alle aziende di Stato e agli enti pubblici con chiara esclusione delle Amministrazioni suddette non organizzate in forma di azienda.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)